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"Diversità biologica": la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

"Risorse biologiche": le risorse genetiche, gli organismi o parti di essi, le popolazioni, o qualsiasi altra componente biotica degli ecosistemi che abbia un'utilizzazione effettiva o potenziale oppure presenti un valore per l'umanità;

"Biotecnologia": tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;

"Paese d'origine delle risorse genetiche": il Paese che possiede tali risorse genetiche nelle condizioni in situ;

"Paese fornitore di risorse genetiche": qualsiasi Paese che fornisce le risorse genetiche raccolte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche o addomesticate, o prelevate da fonti ex situ, che siano originarie o no di tale Paese;

"Specie domestiche o coltivate": ogni specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per soddisfare ai suoi bisogni;

"Ecosistema": il complesso dinamico formato da Comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;

"Conservazione ex situ": la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali; "materiale genetico": il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità;
"risorse genetiche": il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale;

"Habitat": il sito o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esiste allo stato naturale;

"Condizioni in situ": condizioni nelle quali si trovano le risorse genetiche all'interno di ecosistemi e di habitat naturali e, nel caso di specie domestiche o coltivate, all'interno delle zone in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

"Conservazione in situ": la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e, nel caso di specie domestiche e coltivate, nelle zone in cui hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive;

"Zona protetta": qualsiasi zona geograficamente delimitata che è designata o regolamentata e amministrata per il raggiungimento di obiettivi specifici di conservazione;

"Organizzazione regionale di integrazione economica": qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale tali Stati membri hanno trasferito competenze relative alle questioni contemplate dalla presente Convenzione e che è stata regolarmente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la detta Convenzione o ad aderirvi;

"Utilizzazione durevole": l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;

"Tecnologia": tutte le tecnologie compresa la biotecnologia.